IL GOVERNATORE Visto l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; Visti l'art. 4, comma 2 e l'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90; Dispone: Art. 1. Comunicazioni dei soci delle societa' d'investimento a capitale variabile 1. Le comunicazioni che i soci delle societa' d'investimento a capitale variabile sono tenuti ad effettuare ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 84 del 1992, che richiama gli articoli 4, comma 2 e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono redatte in conformita' allo schema e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1, corredate ai sensi del ripetuto art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 84/1992 del protocollo di autonomia, sono inviate in triplice copia alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia provvede ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. 4. Ai fini della compilazione di tutti i modelli previsti per le comunicazioni dei soci rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sul quadro F dei modelli medesimi vanno indi- cate, oltre alle azioni possedute da societa' di gestione di fondi comuni, anche quelle detenute da societa' d'investimento a capitale variabile. Roma, 17 luglio 1992 Il Governatore: CIAMPI