IL GOVERNATORE
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25  gennaio  1992,
n. 84;
  Visti l'art. 4, comma 2 e l'art. 9, comma 12, della legge
2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90;
                              Dispone:
                               Art. 1.
        Comunicazioni dei soci delle societa' d'investimento
                        a capitale variabile
  1.  Le  comunicazioni  che  i  soci delle societa' d'investimento a
capitale variabile sono tenuti ad effettuare ai  sensi  dell'art.  5,
comma  6,  del  decreto  legislativo n. 84 del 1992, che richiama gli
articoli 4, comma 2 e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n.  1,
sono  redatte  in  conformita' allo schema e alle relative istruzioni
allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Le comunicazioni di cui al  comma  1,  corredate  ai  sensi  del
ripetuto  art.  5,  comma  6,  del decreto legislativo n. 84/1992 del
protocollo di autonomia, sono inviate in triplice copia alla  filiale
territorialmente competente della Banca d'Italia.
  3.  La Banca d'Italia provvede ad inviare copia della comunicazione
e del protocollo d'autonomia alla Consob.
  4. Ai fini della compilazione di tutti i modelli  previsti  per  le
comunicazioni  dei  soci rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge 4
giugno 1985, n. 281, sul quadro F dei modelli  medesimi  vanno  indi-
cate,  oltre  alle  azioni possedute da societa' di gestione di fondi
comuni, anche quelle detenute da societa' d'investimento  a  capitale
variabile.
   Roma, 17 luglio 1992
                                               Il Governatore: CIAMPI